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mentono sapendo di mentine

sabato 28 marzo 2009

Camorra a Parma, il prefetto:"Da Saviano solo sparate"

Il rappresentante del governo attacca lo scrittore che in diretta televisiva parla degli affari dei Casalesi a Parma. La città al centro delle inchieste del magistrato Raffaele Cantone, dove si è registrata la prima condanna in primo grado per associazione di stampo camorristico nel nord Italia. Nei giorni in cui si costituisce l'associazione Libera e il Pd presenta due interrogazioni sulle infiltrazioni mafiose fatte al ministero dell'Interno
Titoli shock scorrono sul teleschermo. Roberto Saviano con enfasi pacata ne sottolinea la volontà, ancor prima di mistificare, di riflettere e consolidare la mentalità criminale che divora una terra. Incolla al teleschermo, mercoledì sera, 4 milioni e mezzo di telespettatori. Parla anche di Parma, per tre volte, per esemplificare come i tentacoli della camorra abbraccino anche le realtà apparentemente più periferiche del nord Italia.


Due giorni dopo un quotidiano locale, Informazione di Parma, pubblica un'intervista al prefetto Paolo Scarpis. Titolo? "Camorra a Parma? Solo ‘sparate'". Un'affermazione che il rappresentante del governo non precisa e non ridimensiona, che consola una città dove nel frattempo sta nascendo l'associazione Libera e le due parlamentari del Pd, Albertina Soliani e Carmen Motta, presentano due interrogazioni sulle infiltrazioni mafiose nel nord Italia fatte al ministro dell'Interno.

Saviano ha citato la città ducale per gli interessi, già raccontati anche da un'inchiesta dell'Espresso, di quel Pasquale Zagaria che insieme al fratello Michele le mise occhi e mani addosso nel campo dell'edilizia. Ha parlato di come la patria di Maria Luigia, oltre a Milano, sia terra in cui le attività dei criminali si intrecciano con quelle di imprenditori e forse anche politici. Persino durante il sequestro del piccolo Tommaso Onofri, la camorra si è occupata di Parma: i boss lanciarono sulle colonne di un quotidiano partenopeo una sorta di accorato appello ai rapitori: liberatelo e faremo in modo che non vi succeda niente, fategli del male e ve la faremo pagare. Tutto questo ha raccontato Saviano nel corso delle tre ore in diretta televisiva, che oggi vengono smontate dal rappresentante del governo.

"Sono ‘sparate' di una persona che sta a 800 chilometri di distanza, che ha visto Parma di passaggio - si legge nell'intervista pubblicata dall'Informazione di Parma - Durante una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica avevo chiesto al procuratore ella Repubblica un resoconto di eventuali posizioni aperte nel parmense sentendo anche la Dda di Bologna e la Dia di Firenze: la risposta è stata "non ci sono indagini di questo tipo". Il tentativo di allarmismo è quindi del tutto fuori luogo e se qualcuno è così convinto di saperne di più dei professionisti del settore, che si faccia avanti facendo nomi e cognomi".

C'è una cosa che forse Saviano teme più delle minacce che lo costringono a una vita da recluso. Quella di essere delegittimato. Che le accuse di "scrivere favole" che gli rivolgono tanti conterranei possano attecchire e vanificare l'opera di denuncia che tanto gli è costata.

Ai microfoni di Tv Parma, il prefetto Scarpis precisa che in città ci sono realtà di criminalità organizzata, cioè messa in opera da più di due persone, ma non infiltrazioni di stampo mafioso, che presuppongono il controllo del territorio tramite infiltrazioni negli organi che lo governano: non gli risultano indagini di alcun tipo che riguardino mafia, camorra e n'drangheta.

Eppure, l'assalto della camorra sulla città tramite un patto del cemento tra imprenditori del nord e i casalesi, in cui non mancarono contatti con la politica locale, è stato oggetto anche di una recente conferenza di Raffaele Cantone, magistrato che coordinò le indagini su Pasquale Zagaria e scoperchiò gli interessi di Gomorra sulla città ducale. Parlò di affari da otto milioni di euro, delle capacità imprenditoriali di Zagaria, di una delle più grosse società immobiliari di Parma confiscata, e della prima condanna per associazione camorristica del centro-nord. Una condanna in primo grado per una immobiliare locale. E anche di un incontro in un albergo romano con un politico, che poi ammetterà di non sapere chi fosse quell'uomo.

Pochi giorni fa la polizia ha arrestato a Colorno, "Michè lo Svizzero". E' Ciro Dell'Ermo, del clan degli Orefice, residente nel parmense con obbligo di firma. Lo scorso giugno approfittò di un permesso di cinque giorni per tornare ad Acerra e tentare un'estorsione da 100.000 euro ai danni di un imprenditore edile. I sindacati emiliani dell'edilizia hanno chiesto di estendere l'obbligo delle certificazioni antimafia a tutte le attività, perché "è noto l'intresse di mafia, camorra e n'drangheta per gli appalti di opere pubbliche e private. La presenza della criminalità organizzata è documentata soprattutto a Parma, Reggio Emilia e Modena". E sulla 'ndrangheta c'è anche l'ultima relazione della Dia in cui si parla delle infiltrazioni dei clan calabresi nel territorio provinciale.

La società civile si sta organizzando per costituire nella città ducale l'associazione di Don Ciotti. Una prima riunione c'è stata e vede in prima fila il pastore metodista Giuseppe La Pietra, già responsabile di Libera in Abruzzo. Diverse le realtà locali coinvolte, tra cui l'Agesci, l'Arco e il coordinamento Libera Emilia Romagna.

In questo contesto "Camorra a Parma? Solo sparate" non sfigurerebbe nella collezione dei titoli di Saviano mandati in onda l'altra sera.

Borghezio: lezioni di fascismo


Il leghista, sottosegretario alla giustizia, parla ai fascisti francesi dell'Ump: "Infiltratevi così...(guarda video)"

L'europarlamentare, noto per le sue invettive e azioni razziste e xenofobe, suggerisce le tecniche più efficaci per infiltrare le istituzioni.
Una di esse, come spiega, è quella di presentarsi come movimento territoriale e occupare in primo luogo i piccoli comuni, per poi arrivare "là dove si vuole arrivare".
Tutto questo, ovviamente, va fatto con discrezione, "non bisogna assolutamente cedere alla tentazione di dichiararsi fascisti".
Il suo intervento, ripreso dalla tv francesce Canal+, ha fatto velocemente il giro della rete. E ora il corso accelerato di neofascismo è arrivato anche in Italia.
(Da repubblica)

venerdì 27 marzo 2009

SPECIALE CHE TEMPO CHE FA CON ROBERTO SAVIANO 26/3/2009

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Il testamento biologico votato dal Senato (Ddl Senato 26.3.2009)

Non vincolante per il medico la volontà del paziente sui trattamenti da ricevere
Il Senato ha dato via libera al ddl Calabrò sul testamento biologico con 150 voti favorevoli, 123 contrari e 3 astenuti. Ora il provvedimento passa al vaglio della Camera. Il provvedimento, peraltro, prevede che le volontà del paziente in merito ai trattamenti da ricevere o non ricevere, non siano in ogni caso vincolanti per il medico. Lo ha deciso l'Aula questa mattina approvando un emendamento dell'Udc che ha cancellato l'obbligo per il medico di tenerne conto. In ogni caso nella dichiarazione può essere esplicitata la rinuncia ad ogni o ad alcune forme di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, sperimentali, altamente invasive o altamente invalidanti. Non possono invece essere inserite indicazioni relative alla possibilità di sospendere alimentazione e idratazione forzata. Infine si prevede che le Regioni debbano assicurare assistenza domiciliare ai soggetti in stato vegetativo persistente.

Ddl Senato 10 -A- Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento
(Da Repubblica)

Art. 1.

(Tutela della vita e della salute)

1. La presente legge, tenendo conto dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione:

a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all’interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza;

c) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall’espressione del consenso informato nei termini di cui all’articolo 2, fermo il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;

d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, riconoscendo come prioritaria l’alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;

e) vieta ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l’attività medica nonché di assistenza alle persone esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute nonchè all’alleviamento della sofferenza;

f) garantisce che in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

2. La presente legge garantisce politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e della loro famiglia.

Art. 2.

(Consenso informato)

1. Salvo i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito ed attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L’espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefìci e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonchè circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L’alleanza terapeutica costituitasi all’interno della relazione fra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. E' fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere adeguatamente documentato.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente.

6. In caso di interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto consentito dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute dell'incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda quanto consentito dall’articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Qualora il soggetto sia minore o legalmente incapace o incapace di intendere e di volere e l’urgenza della situazione non consenta di acquisire il consenso informato così come indicato nei commi precedenti, il medico agisce in scienza e coscienza, conformemente ai princìpi della deontologia medica nonchè della presente legge.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere o di volere sia in pericolo per il verificarsi di un evento acuto.

Art. 3.

(Contenuti e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento)

1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un’eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere. Nel caso in cui il paziente abbia sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento, è esclusa la possibilità per qualsiasi persona terza, ad esclusione dell’eventuale fiduciario, di provvedere alle funzioni di cui all’articolo 6.

2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l’attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purchè in conformità a quanto prescritto

dalla legge e dal codice di deontologia medica.

3. soppresso.

4. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, o sperimentale.

5. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

6. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,

fatta a New York il 13 dicembre 2006, l’alimentazione e l’idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

7. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano.

La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da un medico legale un anestesista-rianimatore ed un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza.

Art. 4.

(Forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento)

1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive.

2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonchè sottoscritte con firma autografa.

3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione anticipata di trattamento

ha validità per cinque anni, che decorrono dalla redazione dell'atto ai sensi del comma 1, termine oltre il quale perde ogni efficacia La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dai commi 1 e 2.

4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

6. In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.

Art. 5.

(Assistenza ai soggetti in stato vegetativo)

1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta le linee guida cui le Regioni si conformano nell'assicurare l'assistenza domiciliare per i soggetti in stato vegetativo permanente.

Art. 6.

(Fiduciario)

1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante può nominare un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, il quale accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione.

2. Il fiduciario se nominato è l’unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell’esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata.

3. soppresso.

4. Il fiduciario se nominato si impegna a vigilare perchè al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico.

5. Il fiduciario se nominato si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

6. Il fiduciario se nominato può rinunciare per iscritto all’incarico, comunicandolo al dichiarante o, ove quest’ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario.

Art. 7.

(Ruolo del medico)

1. Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno.

2. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell’inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i princìpi di precauzione,

proporzionalità e prudenza.

3. soppresso

4. soppresso.

5. Nel caso di controversia tra il fiduciario ed il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici composto da un medico legale, un anestesista-rianimatore ed un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza regionale.

Art. 8.

(Autorizzazione giudiziaria)

1. In assenza del fiduciario, in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare, su parere del collegio medico, di cui all’articolo 7, o, in caso di urgenza, sentito il medico curante.

2. L’autorizzazione giudiziaria è necessaria anche in caso di inadempimento o di inerzia da parte dei soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il medico è tenuto a dare immediata segnalazione

al pubblico ministero.

Art. 9.

(Disposizioni finali)

1. E ` istituito il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell’ambito di un archivio unico nazionale informatico. II titolare del trattamento dei dati contenuti nel predetto archivio è il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del Registro di

cui al comma 1. Il decreto stabilisce altresì i termini e le forme entro i quali i soggetti che lo vorranno potranno compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle in uffici dedicati presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al Registro di cui al comma 1.

3. La dichiarazione anticipata di trattamento, le copie della stessa, le formalità, le certificazioni e qualsiasi altro documento sia cartaceo sia elettronico ad esse connesso e da esse dipendente non sono soggetti all’obbligo di registrazione e sono esenti dall’imposta di bollo e da qualunque altro tributo.

4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All’attuazione del medesimo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.
(Da Repubblica)

lunedì 23 marzo 2009

lunedì 2 marzo 2009

Roye Lee il clochard che ha suonato con Elvis

Roye Lee aveva scelto di vivere da vagabondo nel centro di Milano. Ora, a 74 anni, torna a suonare il suo country con un cd che si intitola Roye 1
Clochard nel centro di Milano. Ma prima frate nella pubblicità del Totip e Babbo Natale in quella della Coca Cola. E prima ancora vincitore di un Telegatto. E prima ancora collaboratore di Carlo Alberto Rossi, Giovanni D'Anzi, Enrico Intra, Franco Cerri. E prima ancora attore con Dino Risi e Amedeo Nazzari. E prima ancora animatore di Nashville quando era Nashville, braccio destro di Elvis Presley e Bill Haley and his Comets. Quante vite ha vissuto Roye Lee? Non lo sa neppure lui, probabilmente. Quel che è certo è che ne comincia un'altra, a 74 anni, con un nuovo disco.

L'ultima, quella appena finita, sembrava avergli spezzato le gambe: vagabondo senza fissa dimora, zona via Torino, costretto a vivere della carità e della simpatia che ispira la sua barbona bianca. La strada era stata una scelta precisa e voluta, dopo la disgregazione della sua famiglia e alcune delusioni umane e professionali. Una scelta che di solito è senza ritorno, anche perché Roye, spirito libero, si accontentava di poco per vivere: un sorriso, qualche chiacchiera, due spiccioli o un po' di cibo, una tettoia improvvisata a pochi passi dal Duomo, una bici con cui trasportare le sue preziosissime carabattole, il New York Times letto di straforo in qualche edicola. Ma in questo caso c'è il lieto fine grazie a una operatrice della Croce rossa, Cristina Mesturini che ha convinto Roye a prendere un alloggio e a tornare al suo grande amore, la musica.

Il risultato è un cd con i suoi più grandi successi che si intitola Roye 1. La sua vita è un romanzo, e non può essere diversamente se si nasce a Nashville, capitale del country, come nipote del direttore artistico della Capitol Records, cosa che gli permette, negli anni Cinquanta, di frequentare gente come Dean Martin e Frank Sinatra, di assistere all'esplosione dei Platters, di Bill Haley and his Comets (come dire, Rock around the clock) e di Elvis Presley e, più tardi, di Bruce Springsteen.

Negli anni Sessanta Roye sbarca in Italia, prima come militare poi come artista, recitando nella Marcia su Roma di Dino Risi, scrivendo Who's gonna break your heart (che poi verrà tradotta in italiano come Cinque minuti e poi, e cantata anche da Baglioni) e Where roses grow, che vince il Telegatto come migliore interpretazione radiofonica. A margine altre cosette come Chewin'Chewin'Gum, la sigla di Alto Gradimento con Arbore e Boncompagni, un po' di jingle pubblicitari per L'Oreal, Alka Seltzer, Baci Perugina, e alcune recitazioni in spot, ultimo quello dei jeans che portano il suo nome. Poi la strada. E ora il ritorno alla musica, alla vita. Welcome back.
di Luigi Bolognini
La Repubblica (01 marzo 2009)